Il Nuovo Decreto Covid impone dal 15 Febbraio estensione del Green pass rafforzato (vaccino o guarigione da COVID) obbligatorio per tutti i lavoratori che hanno un età superiore ai 50 anni (compreso per chi deve compierli entro il 15 giugno 2022).
Il Green pass base (quello che si ottiene anche solo con un tampone negativo) resta sufficiente per tutti gli altri lavoratori, ma da ora in poi dovrà essere esibito anche per poter entrare negli uffici comunali, negli uffici pubblici, in posta (anche per prendere la pensione), in banca, dal parrucchiere, dagli estetisti ma anche in tutti gli altri negozi (esclusi alimentari e farmacie). Per i servizi alla persona l’obbligo di Green pass base scatta dal 20 gennaio 2022, negli altri casi dal 1 febbraio 2022.
Cosa cambia però?
- VALIDITA’ GREEN PASS Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.
- LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
- SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS La legge aveva prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato (ora senza limiti dimensionali) possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta puo essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilita di essere rinnovato piu volte.Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservzione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non puo rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
- SANZIONI RIDOTTE: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
- CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’: nonostante le critiche del Garante per la privacy viene previsto che i dipendenti possano « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.