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In data 4 giugno 2024 è stato emesso da IVASS il Provvedimento n° 144/24.
Tale provvedimento richiede l’istituzione di una nuova nomina, un “Consigliere Responsabile per l’antiriciclaggio”, che faccia da interfaccia fra Organo Amministrativo e Funzione antiriciclaggio per tutte le problematiche inerenti all’antiriciclaggio (art. 11bis comma 3 reg. IVASS 44/19 modificato).
Il provvedimento IVASS è stato emanato in seguito all’analogo Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023. Ancora una volta, un regolamento per le banche che ricade sulle agenzie senza una minima chiara differenziazione e proporzionalità…

All’art. 2 del suo Provvedimento, Banca d’Italia per le banche risulta più chiara di IVASS:

“Fermo l’obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio, i destinatari adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

  1. attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione I (funzione antiriciclaggio);
  2. formalizzano l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione II (responsabile della segnalazione delle operazioni sospette);
  3. attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione III 0 Pag. 4 di 15 (funzione di revisione interna);
  4. nominano un esponente aziendale quale responsabile per l’antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Seconda, Sezione III-bis (esponente responsabile per l’antiriciclaggio).”

QUINDI

Tali ruoli devono essere istituiti per gli intermediari assicurativi secondo la proporzionalità stabilita da IVASS come da Provvedimento IVASS 111/21:

Gli intermediari assicurativi “sotto-soglia”,
non avendo l’obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio,

NON DEVONO

nominare il “Consigliere Responsabile per l’antiriciclaggio”.

L’obbligo è previsto quindi solo per gli intermediari assicurativi “sopra soglia” (premi lordi vita oltre 15mln e iscritti RUI oltre 30), che hanno l’obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio, con scadenza 30 giugno 2026 o al primo rinnovo degli organi sociali.

Tale valutazione è deduttiva, in quanto IVASS non ha ancora apportato modifiche al Provvedimento IVASS 111/21 per definire regole sull’istituzione del Consigliere Responsabile per l’antiriciclaggio.

Si ha comunque notizia che alcuni sindacati/associazioni di categoria, sia agenzie che broker, stanno aprendo un confronto con IVASS su tale tema.