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CHIARIMENTO COMUNICAZIONE SITO

Capisco che il termine compliance è di difficile applicazione, ma ha un riferimento ben preciso: la normativa.
E non possiamo basarci, nella valutazione, su frasi dette in conversazioni, anche se coinvolti soggetti appartenenti a istituti di vigilanza, o faq o altro.

L’art. 1 del Provvedimento IVASS 128/23 indica come soggetto:
“i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione”

Quindi:

  • Se qualcuno ritiene che anche i siti vetrina siano interessati dal provvedimento:
    è necessario chiedere a IVASS di sostituire il soggetto “contratti di assicurazione” con “attività assicurativa”.
  • Se qualcuno ritiene che anche i social rientrino nel provvedimento:
    è necessario chiedere a IVASS di sostituire il soggetto “siti internet” con “siti internet e social network”.
  • Se qualcuno ritiene che anche le pagine vetrina sui domini di compagnia rientrino nel provvedimento:
    il comma 3 dell’art. 78 del Reg. IVASS 40/18 modificato dall’art. 9 del Provvedimento IVASS 128/23 si riferisce alla sola attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi, che non mi risulta svolta dalla pagina del sito ma con un collegamento a pagina autonoma ed indipendente (si apre altra finestra che identifica nuovo titolare): non è l’intermediario a collocare i prodotti assicurativi.

Quindi: NO SITO VETRINA, NO SOCIAL NETWORK E NO PAGINE COMPAGNIA.

Vi prego di non far leggere tale comunicazione ad altri, perché se arriva a chi sta facendo un sacco di soldi truffando i fessi con i siti irregolari rischiamo di farlo morire dal ridere nel vedere con quale enfasi stiamo cercando di contrastarlo.