- 13 Marzo 2023
- Francesco
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PROBLEMA
Per contrastare la diffusione dei siti internet irregolari, che magari indicano illegalmente un intermediario come gestore del sito, l’IVASS richiede ad ogni intermediario di indicare qual è il sito internet a lui in uso, per inserirlo come informazione sul RUI.
Forse pensano che il fesso che compra su siti internet non si fa fregare se va ad interrogare il RUI per vedere qual è il sito effettivamente in uso dell’intermediario indicato sul sito irregolare. Mah!
COSA FARE E COME?
E’ necessario comunicare i siti internet (o i sotto-domini) dell’agenzia e dei propri collaboratori all’IVASS, secondo procedura che trovate al presente link:
CHI LO DEVE FARE?
I siti che forniscono solo una descrizione dell’agenzia o descrivono prodotti assicurativi senza riferimenti a specifici prodotti di una compagnia (quindi non promuovono contratti di assicurazione) non è necessario comunicarli.
Quando invece si propone il collocamento o si promuovono specifici prodotti assicurativi di compagnie, è necessario procedere alla comunicazione.
I siti gestiti dalla compagnia con la struttura agenzia.compagnia.it/nomedell’agenzia non sono dei sottodomini, per cui in questi casi non è necessaria la comunicazione.
QUANDO INVIARE?
La prima comunicazione va fatta entro il 20 maggio 2023 (la data non è molto chiara ma direi di prendere questa come riferimento).
Eventuali modifiche future dei domini o l’attivazione di nuovi siti, dovranno essere comunicate all’IVASS entro 30 giorni successivi alla data di registrazione del dominio internet.
QUALI REQUISITI DEVONO RISPETTARE I SITI?
Se il sito è solo descrittivo dell’agenzia e non promuove specifici prodotti assicurativi delle compagnie, verifica che siano presenti:
- numero e data iscrizione al RUI ed indicazione “INTERMEDIARIO SOGGETTO AL CONTROLLO DELL’IVASS” con relativo link del RUI: https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/;
- dati identificativi dell’intermediario, indirizzo della sede, recapito telefonico, numero fax, e-mail, PEC;
- informativa privacy cookies e informativa privacy su form se presenti;
- autorizzazione all’eventuale uso di marchi di terzi;
- pagina sezione reclami, descrittiva oppure con link alle pagine delle compagnie.
Se tramite il sito, promuovi prodotti di specifiche compagnie, permettendo richieste di contatto all’agenzia per un preventivo, è necessario inserire:
- l’informativa precontrattuale completa (allegato 3-4-4ter);
- DIP e DIP aggiuntivo, preferibilmente fatto con un collegamento alla pagina di compagnia.